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Legge 23/12/1999 n. 489

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 18. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19. Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2000, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2000, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'‚ della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Sviluppo e potenziamento dell'attivita' di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche'‚ di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 4.2.1.2 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20. Totale generale delta spesa

1. E approvato, in lire 1.034.551.425.307.000 in termini di competenza ed in lire 1.009.810.283.317.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

Art. 21. Quadro generale riassuntivo

1. E approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, con le tabelle allegate.

Art. 22. Disposizioni diverse

1. Per l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonche', di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilita' amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonche'‚ previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonche'‚ tra capitoli di unita' previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita' delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base e centri di responsabilita' amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato ad apportare in termini di competenza e cassa, con propri decreti, variazioni compensative nell'ambito del medesimo centro di responsabilita', tra le unita' previsionali di base e relativi capitoli, interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti tra i "Titoli" di bilancio, per effetto della classificazione economica SEC, ad eccezione di quelli concernenti oneri legislativamente predeterminati.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'‚ degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e 2000, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n.550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unita' previsionali "funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle Amministrazioni medesime, alla unita' previsionale "Edilizia di servizio" di pertinenza del centro di responsabilita' "Territorio" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

 

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